Covid. Nuove norme sulla quarantena nella circolare del Ministero

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È stata emanata la circolare del Ministero della Salute, firmata dal direttore generale Prevenzione del Ministero Giovanni Rezza, con gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione della nuova variante Omicron. Ecco quali sono le norme, riprese da SkyTg24.it. Rispetto a quanto stabilito dal decreto, viene specificato che non serve il tampone negativo per gli asintomatici vaccinati. Per quanto riguarda il capitolo “Quarantena e sue modalità alternative”, il documento distingue fra “contatti stretti (ad alto rischio)” e “contatti a basso rischio”.

Innanzitutto bisogna capire chi è che in caso di contatto con una persona risultata positiva a Covid-19 deve considerarsi “a basso rischio”. Secondo la circolare, ”per contatto a basso rischio, come da indicazioni Ecdc”, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “si intende: una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti.

È considerato “contatto a basso rischio” anche una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso Covid-19 per meno di 15 minuti. A basso rischio anche “tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso Covid-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto al caso Covid, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto, che restano classificati contatti ad alto rischio; un operatore sanitario o persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid, provvisto di Dpi raccomandati. 

In tutti questi casi, “qualora” le persone “abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2”, secondo la circolare “non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva”.

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19, una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano), una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati), una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.

Sono contatti stretti anche una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei, un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.

Infine è considerato contatto stretto anche una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Per quanto riguarda invece i contatti ad alto rischio si differenziano 4 gruppi. Il primo comprende i “soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni”: per loro “rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”.

Il secondo gruppo riguarda i “soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass: se” sono “asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”.

Il terzo gruppo comprende i “soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti”: per loro “non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Per questo gruppo, il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19″.

Nel quarto gruppo ci sono “gli operatori sanitari”, che “devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato”. Poi c’è il capitolo “Isolamento”, relativo alle persone positive a Covid-19: “Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni – si legge – l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”. 

La circolare infine aggiunge nuovi dettagli su Omicron. “I primi dati sull’efficacia dei vaccini nei confronti della variante Omicron suggeriscono che sarebbe in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini nei confronti dell’infezione, della trasmissione e della malattia sintomatica, soprattutto in chi ha completato il ciclo di due dosi da più di 120 giorni. La terza dose riporterebbe tuttavia l’efficacia dei vaccini a livelli comparabili a quelli contro la variante Delta, conferendo una buona protezione nei confronti della malattia grave”.

“Per tali ragioni – si precisa – è opportuno promuovere la somministrazione della terza dose di richiamo (booster) e differenziare le misure previste per la durata e il termine della quarantena sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose booster”.