Terremoto in Sicilia, interrogazione dell’on. Gaetano Galvagno

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Il testo completo presentato all’ARS dal parlamentare regionale di FDI, Gaetano Galvagno

La notte del 6 ottobre scorso, alle ore 2:34, è stata avvertita una forte scossa sismica di magnitudo 4.8 in tutta la provincia di Catania: l’epicentro si è registrato a Santa Maria di Licodia, interessando anche Paternò e Biancavilla. Circa una quarantina di persone sono state ricoverate presso diverse strutture ospedaliere per ferite lievi e panico.

Nel comune di Biancavilla sono giunte diverse segnalazioni di danni causati dal terremoto: il sindaco Antonio Bonanno e la Protezione Civile si sarebbero attivati prestando particolare attenzione alle scuole (le cui attività sono state sospese per effettuare i controlli strutturali dei plessi), agli edifici pubblici e alle chiese.

I sopralluoghi di agibilità effettuati dalla Protezione Civile hanno interessato anche gli edifici privati soprattutto nella zona maggiormente colpita, ovvero i centri storici di Biancavilla e Santa Maria di Licodia. Nei giorni a seguire, lo sciame è continuato. Sono state registrate altre scosse con epicentro a Biancavilla di magnitudo 2.0 – 2.5, quest’ultima avvertita anche ad Adrano;

l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo ma l’attenzione politica e mediatica dedicata ai catastrofici effetti legati ai fenomeni sismici si riduce a essere esercitata esclusivamente nei giorni successivi ai loro accadimenti, cioè sempre e solo dopo che essi avvengono, finché l’argomento non perde l’onore della cronaca e senza che nulla si faccia in concreto per scongiurare altre catastrofi.

Gaetano Galvagno

Gaetano Galvagno

A parere dell’interrogante, la radice del problema risiede nel fatto che non si è sviluppata un’efficace cultura della convivenza con il rischio sismico. Poiché la sua previsione non può essere considerata risolutiva per la messa in sicurezza del territori e dei suoi abitanti, si converrà che la sicurezza delle persone rispetto al rischio sismico passi attraverso la prevenzione, laddove per prevenzione si intenda costruire e adeguare abitazioni ed edifici pubblici che siano in grado di resistere alle sollecitazioni attese, indicate nella cosiddetta “Carta della pericolosità” elaborata sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo;

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n.105 dell’8 maggio 2003 dettava i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche, nonché i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio con Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – “Testo Unico delle Norme per l’Edilizia”, hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

L’attuazione dell’ordinanza n.3274 del 2003 ha permesso di ridurre notevolmente la distanza fra la conoscenza scientifica consolidata e la sua traduzione in strumenti normativi, e ha portato a progettare e realizzare costruzioni nuove, più sicure ed aperte all’uso di tecnologie innovative. Le novità introdotte con l’ordinanza n. 3274/03 sono state pienamente recepite e ulteriormente affinate anche grazie agli studi svolti dai centri di competenza Ingv, Reluis, ed Eucentre che hanno aggiornato lo studio di pericolosità di riferimento nazionale previsto dalla predetta ordinanza, la cui validità è stata confermata e adottata nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006: il nuovo studio di pericolosità ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione, con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche;

Preso atto che l’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003 stabilisce che “è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”; sono escluse da tale obbligo soltanto le opere costruite o adeguate ai sensi delle norme sismiche emanate successivamente al 1984 e a condizione che siano situate in zone per cui la classificazione sismica non risulti più severa rispetto a quando sono state progettate o adeguate. In particolare, il comma 3 dell’art. 2 dell’ordinanza citata prescrive l’obbligo per i singoli proprietari di verifica sismica degli edifici e delle opere stesse; mentre il comma 4 prescrive l’obbligo per lo Stato e le Regioni di procedere alla redazione dei piani temporali delle verifiche, degli elenchi degli edifici e delle opere da verificare, delle indicazioni tecniche da fornire ai proprietari degli edifici e delle opere per uniformare lo svolgimento delle verifiche stesse;

Con il decreto di Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 lo Stato, per quanto di sua competenza, ha emanato le disposizioni attuative relative al comma 4 sopra citato, e le Regioni, ciascuna con propria deliberazione, hanno emanato le prescrizioni per gli edifici e le opere di loro competenza.

Sulla scorta delle disposizioni statali e regionali, ogni singolo proprietario dell’edificio o dell’opera strategica e/o rilevante è stato messo in grado di procedere con l’esecuzione delle verifiche cui è strettamente tenuto per l’obbligo derivante dall’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003;

La verifica di vulnerabilità ai fini sismici tiene conto del comportamento della struttura principale che costituisce l’opera, dalle fondazioni fino alla copertura, e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza e cioè la stabilità di elementi non strutturali come controsoffitti, impianti, corpi illuminanti, scaffalature, comignoli, ecc., e inerenti specifici rischi non desumibili dalla modellazione di calcolo: la legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza dell’opera rispetto agli standard definiti come da DM 14/01/2008, e non soltanto individuarne attraverso la compilazione di schede parametriche informative la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo;

Al termine della verifica di vulnerabilità sismica obbligatoria, nel caso in cui l’opera non sia pienamente in grado di sopportare i livelli di azione sismica previsti dalle norme vigenti, le stesse norme prevedono che non si debba imporre l’obbligatorietà dell’intervento o del cambiamento di destinazione d’uso o, addirittura, la messa fuori servizio dell’opera: le decisioni da adottare dovranno necessariamente essere calibrate sulle singole situazioni, in relazione alla gravità dell’inadeguatezza, alle conseguenze, alle disponibilità economiche e alle implicazioni in termini di pubblica incolumità: vengono infatti rimandati ai proprietari o ai gestori delle singole opere, siano essi enti pubblici o privati o singoli cittadini, a definire il provvedimento più idoneo, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d’uso, rispetto ai quali si rende necessario effettuare l’intervento di incremento della sicurezza entro un tempo prestabilito;

Inoltre, le norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti come da DM del del 14 gennaio 2008 stabiliscono che in determinate condizioni sia obbligatorio procedere alla valutazione della sicurezza non solo sismica, e cioè nei casi di: − riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione; − provati gravi errori di progetto o di costruzione; − cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione; − interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza; tale “valutazione della sicurezza” deve stabilire il livello di adeguatezza di tutte le strutture che compongono la costruzione rispetto alle norme in vigore al momento della verifica, e cioè se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi, se l’uso debba essere modificato con declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso o se sia necessario l’aumento o il ripristino della capacità portante;

Considerato che la banca dati del dipartimento della Protezione civile mediante la quale viene pianificata l’emergenza in caso di terremoto non lascia spazio a libere interpretazioni sulle previsioni che suggeriscono numeri allarmanti rispetto ai morti e ai senzatetto: più di 160 mila a Catania e 111 mila a Messina nella Regione Siciliana;

Tenuto conto che durante la seduta n.67 del 3 ottobre scorso veniva annunciata l’interrogazione N. 377 – “Salvaguardia dell’anfiteatro romano di Piazza Stesicoro a Catania”. Il monumento ha già registrato crolli ed è stato suggerito, mediante esposto alla Procura della Repubblica, il sequestro per la messa in sicurezza del sito archeologico,

Si chiede di sapere: se gli assessori interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa; se e quali misure di prevenzione antisismica in materia edilizia e controllo verranno adottate nella Provincia di Catania; quali edifici sono stati sottoposti a controllo da parte della Protezione Civile e se includono anche le strutture ospedaliere, le infrastrutture stradali della zona interessata dall’ultimo sisma, e l’anfiteatro romano di Piazza Stesicoro a Catania.