Paternò, cosa hanno detto i revisori dei conti sul bilancio (TESTO)

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Cosa pensano i revisori contabili dell’Ente Comunale di Paternò della bozza di bilancio presentata dagli uffici al consiglio comunale? Il presidente del consiglio ha chiesto proprio al colleggio di esprimersi a riguardo, prima della votazione ormai nota di approvazione dell’addizionale IRPEF allo 0,8. Ebbene, siamo entrati in possesso del documento ufficiale ove il colleggio ha manifestato tutte le sue perplessità (e siamo generosi) relativamente la bozza presentata ai consiglieri. Immaginiamo che il prossimo 29 di Novembre – data in cui dovrà essere approvato il bilancio di previsione vero e proprio e non una imposta – l’amministrazione vorrà presentare un bilancio scritto imitando quella bozza di bilancio giudicata come stiamo per dirvi dai Revisori contabili. Ecco qui di seguito cosa scrivevano il rag. Antonino Timpanaro, il dott. Salvatore Caruso e il dott. Salvatore Messina il 23 ottobre scorso. Riportiamo gli stralci salienti.

(…) L’errata imputazione al bilancio di previsione di quota parte dei trasferimenti erariali costituisce violazione dei principi contabili dellart. 162 commi 1 e 5 del D. legs. 267/2000. Infatti, con tale errata imputazione non sono rispettati i postulati di veridicità, comprensibilità, significatività e rilevanza, attendibilità, verificabilità, coerenza e comparabilità.

Non è rispettato il principio di veridicità poiché manca una corretta imputazione dei flussi finanziari (…)

Non è rispettato il principio di comprensibilità giacché manca una chiara classificazione delle voci finanziarie.

Non è rispettato il principio di significatività e rilevanza poiché l’informazione è rilevante se la sua omissione (o errata presentazione) puo’ influenzare le decisioni degli utilizzatori (…)

Non è rispettato il principio di attendibilità in quanto un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni (…)

Non è rispettato il principio di verificabilità in quanto l’informazione finanziaria dev’essere verificabile attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.

Non è rispettato il principio della coerenza, in quanto manca una corretta connessione fra la programmazione dell’ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica.

Non è rispettato il principio di comparabilità in quanto la valutazione e l’esposizione degli effetti finanziari di operazioni e altri eventi tra loro simili, devono essere iscritte nel sistema di bilancio da parte di un ente in modo coerente nel corso del tempo.

Gli effetti sostanziali dell’errata allocazione dei trasferimenti dello Stato (titolo II delle entrate), quali entrate tributarie (titolo I delle entrate) sono molteplici: Errata imputazione delle somme accerate (…); Errata elaborazione dei parametri di deficitarietà strutturale (…); Errata elaborazione degli indicatori finanziari allegati al rendiconto della gestione (…).

(…) L’esigenza di annullamento dell’atto (quello di aumento dell’addizionale comunale sull’IRPEF, ndr), rispetta pienamente le motivazioni e i termini temporali di cui alla legge 241 del 07/08/1990, la quale all’art 21-nonies (annullamento d’ufficio) al comma 1, prevede che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.

(…) la violazione delle norme dell’ordinamento finanziario e contabile (…) costituiscono per questo collegio motivazione più che sufficiente per annullare l’atto deliberativo de quo, fondato su presupposti gestionali finanziari non riscontrati e, potenzialmente, tali da essere fuorvianti rispetto alle facoltà decisionali e valutative dei singoli consiglieri comunali.

Per quanto sopra motivato, si evidenziano irregolarità nella costruzione della parte entrata dello schema di bilancio 2014 adottato con deliberazione G.M. b. 277 del 07/10/2014. Si appalesano incongruenze anche nelle motivazioni addotte nei pareri espressi sulla proposta deliberativa de quo.

(…) Pertanto si ritiene che le motivazioni addotte nei pareri espressi sulla proposta deliberativa non siano sufficienti ad ostare sul ripristino dell’addizionale comunale all’IRPEF in misura pari a quella previgente (0,2%), mediante annullamento della deliberazione n. 84 del 30/09/2014 (che ne ha previsto l’aumento allo 0,8%).

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